Art.18 e dintorni

Da cup.

Qui esprimo delle regole pratiche che nessuno ha mai preso in considerazione :

Una specie diritti di licenziamento a punti.

-consentito licenziare liberamente per SOSTITUZIONE a parita' di elementi retributivi e contributivi: perche' se uno mi sta antipatico e' giusto che che non stia nella mia azienda , ma sostituendolo a parita' di elementi: il "lavoro" non ne perde . Anche salvaguardando i diritti sindacali: licenziato un sindacalista se ne fa un'altro. E' compito di un sindacato forte trovare gente capace e consapevole .

-consentito licenziare una percentuale da concordare con i sindacati della forza lavoro all'anno . Per cui uno se vuole delocalizzare, chiudere per riaprire , approfittare dei contributi sui nuovi assunti ecc ecc non lo puo' fare se non in tempi lunghi , di solito un calo del lavoro o una crisi di settore si possono assorbire con variazioni concordate . Ovviamente niente cassa integrazione ma reddito di cittadinanza .

-per chi ha pochi dipendenti si dovra' aspettare l'accumulo di tanti diritti quanti ne fanno un intero ( esempio, supponendo la percentuale al 10% per il settore di cui trattasi : 6 dipendenti e ne licenzio 1 , avevo diritto a licenziarne 0,6 pertanto per 2 anni non posso licenziare nessuno ) . Sotto i pochi dipendenti e' consentito l'accumulo pregresso dei punti-licenziamento

Lavorando sul concetto con le parti sociali penso si possa giungere a regole di implementazione automatica e meccanica .

L'importante e' valutare nella attribuzione dei punteggi l'anzianita' ed il buon comportamento pregresso del datore di lavoro , se sia italiano o estero ecc ecc .

In pratica fare una legge svincolata dal buon senso e dall'etica di chi lavora mettendo sullo stesso piano un datore di lavoro italiano con una multinazionale straniera non e' stata una buona idea .